Congedo di maternità
Alle lavoratrici dipendenti è riconosciuto un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro durante la gravidanza e il puerperio. Il beneficio si trasferisce al padre qualora si verifichino alcune condizioni (morte o grave infermità della madre, affidamento esclusivo del figlio al padre, abbandono del figlio da parte della madre) che impediscono alla madre di accedere al congedo di maternità (congedo di paternità alternativo).
Si ha diritto al congedo anche in caso di adozione e affidamento di minori.
Il periodo di congedo di maternità ha inizio 2 mesi prima della data presunta del parto (salvo “flessibilità” o accesso alla possibilità di fruizione del congedo nei 5 mesi dopo il parto).
La durata del congedo dopo il parto può essere alternativamente:
- Di 3 mesi (salvo “flessibilità”) più i giorni compresi tra data presunta ed effettiva del parto (parto successivo alla data presunta).
- Di 3 mesi più i giorni non goduti in caso di parto prematuro o precoce (parto anticipato rispetto alla sua data presunta).
- Dell’intero periodo di interdizione prorogata disposto dall’Ispettorato territoriale del lavoro (condizioni ambientali o di lavoro pregiudizievoli alla salute della lavoratrice e del suo bambino ed impossibilità dell’azienda ad affidarle mansioni diverse).
- Del periodo al quale si ha diritto opzionando la “flessibilità”. La madre che sceglie la “flessibilità” (art. 20 del D. Lgs. 151/2001), potrà proseguire l’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza per poi prolungare il periodo di congedo di maternità post partum di un numero di giorni pari a quelli di presenza al lavoro durante l’ottavo mese. L’accesso alla flessibilità è condizionato alla presentazione (nel corso del settimo mese di gravidanza, dunque prima dell’inizio dell’ottavo mese) delle certificazioni sanitarie (rilasciate da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o convenzionato e, dove previsto, dal medico aziendale) necessarie ad attestare che la prosecuzione del lavoro – nell’ottavo mese di gravidanza – non comprometta la salute della gestante e del nascituro.
- Di 5 mesi dopo il parto in caso di accesso all’opzione di astensione dell’intero periodo di congedo obbligatorio esclusivamente dopo il parto (prosecuzione dell’attività lavorativa per tutto il tempo della gestazione). L’accesso a tale opzione è condizionato alla certificazione, da parte delle strutture sanitarie competenti, che la prosecuzione dell’attività lavorativa non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Si ricorda inoltre che:
- Il parto gemellare non comporta il raddoppio del congedo di maternità (il periodo concesso non varia).
- La data del parto è considerata “giorno a sé” rispetto ai due mesi che precedono il parto e ai tre che lo seguono (da aggiungere ai 5 mesi di congedo previsti).
- Il ricovero del neonato in struttura (pubblica o privata) comporta il diritto della madre alla sospensione del congedo post partum (una sola vota per figlio), con conseguente ripresa dell’attività lavorativa, a condizione che venga certificata la sussistenza delle condizioni di salute che la permettano (diritto previsto anche per l’adozione e l’affidamento).
- L’interruzione di gravidanza dopo 180 giorni dall’inizio della gestazione o il decesso del bambino alla nascita o durante il periodo di maternità obbligatoria non comporta il venir meno del diritto all’astensione dal lavoro (possibilità d’accedere all’intero periodo spettante, salvo rinuncia).
In caso di adozione e affidamento di minori dobbiamo distinguere i 3 casi:
- Adozione e affidamento preadottivo nazionale. I 5 mesi di congedo di maternità spettano a partire dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.
- Adozione o affidamento preadottivo internazionale. I 5 mesi di congedo spettano a partire dall’ ingresso in Italia del minore, con possibilità di fruire di una sua parte anche prima di tale data.
- Affidamento non preadottivo. Spettano 3 mesi da fruire (anche in modalità frazionata) entro i 5 mesi successivi all’affidamento del minore.
Nel periodo di maternità si ha diritto a un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale secondo determinati criteri di calcolo. I Contratti di lavoro possono prevedere una percentuale più alta o la corresponsione del 100%, come nel caso di del CCNL Quadri direttivi e personale delle Aree professionali dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.
Riposi giornalieri (Allattamento)
La madre lavoratrice dipendente ha diritto ai riposi giornalieri nel primo anno di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso d’adozione/ affidamento, con indennità pari alla retribuzione. Tale diritto permette alla madre di assentarsi dal lavoro per un’ora al giorno (orario di lavoro inferiore a sei) o per due ore al giorno (orario di lavoro almeno pari a sei ore). E’ previsto il raddoppio dei permessi in caso di parto gemellare o plurimo e in caso d’adozione o affidamento di almeno due bambini (non necessariamente fratelli) entrati in famiglia anche in date diverse. I periodi d’assenza dal servizio per riposo giornaliero sono retribuiti e coperti da contribuzione figurativa.
Malattia del figlio
La madre, in alternativa al padre, ha diritto di assentarsi dal lavoro per la malattia del figlio:
- d’età non superiore a 3 anni;
- d’età compresa fra i 3 e gli 8 anni, con il limite di 5 giorni lavorativi all’anno.
L’assenza per malattia del figlio deve essere giustificata con la presentazione, al datore di lavoro, del certificato di malattia del minore, ma non è soggetta agli ordinari controlli previsti per la malattia del lavoratore.
In relazione ai periodi usufruibili per malattia del figlio minore, spetta la contribuzione figurativa.
Congedo parentale
Il congedo parentale è un periodo d’astensione facoltativa dal lavoro concesso a entrambi i genitori (in costanza del rapporto di lavoro) per dedicarsi ai bisogni affettivi, relazionali e di cura del bambino nei suoi primi anni di vita (12 anni).
Il diritto al congedo parentale viene meno con la cessazione del rapporto di lavoro all’inizio o durante il periodo di congedo richiesto (dalla data di interruzione).
I genitori adottivi e affidatari possono usufruire del congedo parentale entro i primi 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore a prescindere dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, ma non oltre il compimento della sua maggiore età.
E’ previsto un periodo complessivo (tra i due genitori) non superiore a 10 mesi elevabili a 11 qualora il padre usufruisca del congedo (continuativo o frazionato) per almeno 3 mesi.
La madre e il padre possono astenersi dal lavoro anche contemporaneamente.
Tenendo conto di questi limiti complessivi, il diritto al congedo parentale spetta:
- Alla madre, per un periodo (continuativo o frazionato) di massimo 6 mesi;
- Al padre, per un periodo (continuativo o frazionato) di massimo 6 mesi elevabili a 7 in caso di sua astensione dal lavoro per almeno 3 mesi;
- Al padre, anche durante il periodo d’astensione obbligatoria della madre (dal giorno successivo al parto) anche se la stessa non lavora;
- Al genitore solo (madre o padre) per un massimo di 11 mesi continuativi o frazionati.
Nel caso di parto, adozione o affidamenti plurimi si può accedere al congedo parentale, alle condizioni previste, per ogni bambino.
Il congedo parentale è frazionabile a ore.
Il congedo parentale è indennizzato:
- Al 30% della retribuzione entro i 12 anni d’età del bambino (o dall’ingresso in famiglia per adozione/affidamento, ma non oltre il compimento della maggiore età) per un periodo massimo complessivo tra madre e padre di 9 mesi così ripartito:
- Il padre ha diritto a un periodo indennizzabile di 3 mesi – non trasferibile alla madre – fino al dodicesimo anno del bambino (o ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento);
- La madre ha diritto a un periodo indennizzabile di 3 mesi – non trasferibile al padre – fino al dodicesimo anno del bambino (o ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento);
- Entrambi i genitori hanno diritto – in alternativa tra loro – a un ulteriore periodo indennizzabile di 3 mesi;
- Il genitore solo ha diritto ad un periodo indennizzabile di 9 mesi.
- Al 30% della retribuzione per i periodi di congedo ulteriori (rispetto ai 9 mesi indennizzati) a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.
- All’80% della retribuzione per un mese complessivo (madre e padre), fruibile individualmente o in modalità ripartita tra i genitori, entro il sesto anno del bambino (o ingresso in famiglia per adozione/affidamento) a condizione che:
- Il congedo parentale sia fruito dal primo gennaio 2023;
- Il congedo parentale sa fruito per figli d’età inferiore a 6 anni oppure entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- Il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità si sia concluso dopo il 31 dicembre 2022.
Con riferimento all’indennità dell’80%, la Legge di Bilancio 2023 non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentele, ma prevede l’incremento della stessa (dal 30% all’80%) per un solo mese. Sono indennizzati all’80% della retribuzione i primi periodi di congedo parentale, con il limite complessivo di un mese della coppia. I periodi successivi sono indennizzati al 30% della retribuzione nel rispetto dei limiti (individuali e di coppia) e dei termini temporali entro cui è possibile accedere al congedo parentale.
Anche il genitore solo ha diritto al mese indennizzato all’80% della retribuzione.
Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024
Ai genitori che accedono al congedo parentale viene riconosciuta un’indennità del 60% della retribuzione per un ulteriore mese rispetto al primo da fruire entro il sesto anno del bambino. Esclusivamente per l’anno 2024 questa indennità è pari all’80% della retribuzione. Alla nuova misura di sostegno (aggiuntiva rispetto a quella che prevede un’indennità dell’80% nel primo mese ed entro il sesto anno di vita del bambino), possono accedere i genitori che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, dopo il 31 dicembre 2023.