Una breve guida sulla malattia sviluppata tramite faq: dalla comunicazione dell’assenza, ai certificati medici, alle visite di controllo, e molto molto altro…
Invitiamo i colleghi, a completamento delle informazioni, a prendere visione della normativa specifica delle aziende/gruppi di appartenenza.
COSA FARE IN CASO DI MALATTIA ?
In caso di malattia occorre comunicare tempestivamente l’assenza al proprio Responsabile per telefono, sms o tramite e-mail.
Sarà poi il medico curante a redigere l’apposito certificato di malattia e a trasmetterlo all’Inps con modalità telematica, il giorno stesso o al più tardi il giorno dopo.
Anche il medico libero professionista può rilasciare il certificato di malattia telematico, poiché dispone delle credenziali di accesso al servizio.
Occorre prendere sempre nota del numero di protocollo del certificato (PUC). E’ possibile anche chiederne al medico una copia cartacea. Se espressamente richiesta, il medico è tenuto ad inviare la medesima certificazione all’indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore (art. 7 Legge n. 221 del 17/12/2012).
Verificate sempre la correttezza dei seguenti dati obbligatori:
- dati anagrafici,
- indirizzo di reperibilità durante la malattia
Nei giorni festivi e prefestivi in mancanza del medico curante, per il rilascio del certificato di malattia bisogna rivolgersi al medico di Continuità assistenziale, sia per gli eventi insorti in detti giorni che per giustificare la continuazione di una malattia certificata sino al venerdì.
Attenzione: in caso di inadempienza dell’obbligo di presentare il certificato medico, l’assenza si considera non giustificata.
lL CERTIFICATO TELEMATICO PUO’ ESSERE RILASCIATO DA ALTRE STRUTTURE ?
Nei casi di ricovero o accesso tramite Pronto soccorso, bisogna richiedere alla Struttura ospedaliera il rilascio della certificazione attestante il periodo di degenza e l’eventuale prognosi di malattia. Anche in tali casi è bene assicurarsi che la trasmissione telematica sia stata regolarmente effettuata o, diversamente, recarsi dal proprio medico curante per il rilascio del certificato.
DA QUALE GIORNO INIZIA LA MALATTIA ?
Sulla base della normativa vigente, è riconosciuta la prestazione di malattia soltanto dal giorno di rilascio del certificato. Il medico per legge non può giustificare giorni di assenza precedenti alla visita se non il giorno precedente alla redazione (solo se feriale)
LA MALATTIA E’ PAGATA ?
Sì, è garantita l’intera retribuzione, secondo quanto previsto dal CCNL.
E’ POSSIBILE CONSULTARE IL CERTIFICATO DI MALATTIA TELEMATICO ?
E’ possibile visualizzare il certificato sul sito www.inps.it entrando con Spid, CIE o CNS cliccando sul servizio “consultazione attestati di malattia” ed inserendo il proprio codice fiscale e numero di protocollo del certificato.
E’ COMUNQUE VALIDO IL CERTIFICATO MEDICO CARTACEO ?
E’ accettato solo in caso di impossibilità all’invio telematico e deve essere inviato entro due giorni dalla data del rilascio.
In tal caso, ai fini della validità della certificazione prodotta, devono risultare inseriti comunque tutti i citati dati obbligatori (art. 8 del DPCM 26 marzo 2008)
E’ POSSIBILE RIENTRARE PRIMA DELLA DATA INDICATA NEL CERTIFICATO?
Non è possibile il rientro anticipato rispetto al termine della prognosi, se non tramite la presentazione di un NUOVO CERTIFICATO, sempre tramite canale telematico, che rettifichi la prognosi ed attesti la possibilità di rientrare in servizio.
E IN CASO DI PROSECUZIONE DELLA MALATTIA ?
Se alla scadenza il dipendente non è in condizione di rientrare in servizio, deve comunicare la continuazione della malattia e farsi rilasciare un certificato di prosecuzione della malattia dal medico curante, entro il primo giorno successivo alla scadenza della prognosi precedente.
Attenzione: qualora il certificato scada di venerdì e siete sicuri di non rientrare il lunedì successivo, contattate per tempo il medico curante o rivolgetevi al medico di Continuità assistenziale.
LA MALATTIA INTERROMPE LE FERIE ?
Sì, la malattia interrompe le ferie dal momento in cui viene segnalata al proprio datore di lavoro con il certificato.
LA MALATTIA INTERROMPE IL CONGEDO PARENTALE ?
Sì. Se durante il periodo di congedo parentale subentra la malattia della madre o del bambino si può interrompere, giustificare i giorni di malattia con il certificato medico e riprendere il congedo alla conclusione della malattia (Circolare Inps n. 8 del 17/01/2003 punto 5 lettera a).
REPERIBILITA’ E FASCE ORARIE
Il dipendente ha l’obbligo di rendersi reperibile presso il proprio domicilio o comunicare all’Azienda, qualora la malattia sia insorta in luogo diverso, l’indirizzo di reperibilità.
L’azienda ha la facoltà di inviare visite mediche di controllo nelle fasce previste per i dipendenti privati: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 – dalle ore 17.00 alle ore 19.00 tutti i giorni, compresi sabato e festivi.
Non ci si può assentare durante le fasce orarie di reperibilità se non per:
- necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità;
- provati gravi motivi personali o familiari;
- cause di forza maggiore.
In caso di assenza ingiustificata si può essere soggetti a sanzioni in termine di giorni di malattia non riconosciuta e persino a contestazione disciplinare da parte dell’azienda.
E’ POSSIBILE ESSERE ESONERATI DALLA REPERIBILITA’ ?
E’ possibile essere esonerati dalla reperibilità nel caso in cui il medico certificatore segnali:
– una patologia grave che richieda terapie salvavita.
- Uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta maggiore o uguale al 67%;
Attenzione: la normativa Inps fornisce solo una previsione delle situazioni di esonero che quindi potrebbe essere suscettibile di diversa interpretazione da parte del medico curante estensore del certificato di malattia.
SI PUO’ CAMBIARE L’INDIRIZZO DI REPERIBILITA’ ?
E’ possibile cambiare l’indirizzo di reperibilità durante la malattia accedendo con spid, cie, cns sul sito www.inps.it e avvisando contestualmente l’azienda.
COME COMPORTARSI IN CASO DI CICLI DI CURA RICORRENTI ?
I lavoratori a cui sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 50% possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, ai sensi dell’art.7 D.Lgs n. 119/2011)., di un congedo straordinario retribuito per cure per un periodo non superiore a 30 giorni (aggiuntivi alle assenze per malattia) a condizione che tali cure siano connesse all’infermità invalidante accertata.
Il congedo per cure è finalizzato allo svolgimento di particolari cicli di terapie e cure legate alla patologia invalidante (fisioterapiche, riabilitazione del cardiopatico, respiratorie, oncologiche) presso strutture di tipo sanitario e/o specialistico.
La richiesta deve essere accompagnata da richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente a struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.
Alla conclusione delle cure dovrà essere presentata idonea certificazione, rilasciata dalla struttura dove sono state svolte, sull’avvenuta sottoposizione alle terapie.
Nel caso di terapie continuative puo’ essere prodotta un’attestazione cumulativa, che indichi il tipo di terapia eseguita e i giorni in cui sono state effettuate le cure.
Il congedo per cure non rientra nel periodo di comporto (art. 7 comma 3 del D.Lgs n. 119/2011).
COMPORTO
E’ il periodo massimo in cui lavoratore assente per malattia o infortunio ha diritto alla conservazione del posto e al trattamento economico.
Rif. CCNL – MALATTIE E INFORTUNI
Art. 62 ccnl 19/12/2019 modificato dall’art. 12 del rinnovo ccnl 23/11/2023
In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l’impresa conserva il posto e l’intero trattamento economico alla lavoratrice/lavoratore che abbia superato il periodo di prova per:
Mesi Anzianità
06 mesi fino a 5 anni di anzianità;
08 mesi da oltre 5 a fino a 10 anni;
12 mesi da oltre 10 e fino a 15 anni;
15 mesi da oltre 15 e fino a 20 anni;
18 mesi da oltre 20 e fino a 25 anni;
22 mesi oltre i 25 anni
I periodi di assenza per malattia e infortunio possono essere calcolati dall’impresa con riferimento ai 48 mesi precedenti l’ultimo giorno di assenza considerato. In tal caso i periodi di conservazione del posto e del trattamento economico sono i seguenti:
Mesi Anzianità
08 mesi fino a 5 anni di anzianità;
10 mesi da oltre 5 a fino a 10 anni;
14 mesi da oltre 10 e fino a 15 anni;
18 mesi da oltre 15 e fino a 20 anni;
22 mesi da oltre 20 e fino a 25 anni;
24 mesi oltre i 25 anni
I periodi sopra indicati sono aumentati in caso di particolari patologie (es. in caso di malattia oncologica i periodo sono raddoppiati, con un massimo di 36 mesi complessivi).
E’ obbligo aziendale avvisare il lavoratore dell’approssimarsi della scadenza del comporto, con un mese di anticipo.
Dopo aver superato il comporto, il dipendente ha diritto ad un periodo di aspettativa non retribuita di 8 mesi, senza alcun effetto sul decorso dell’anzianità. La durata dell’aspettativa non può superare i 12 mesi nel quinquennio.
Nel caso di malattie oncologiche la durata dell’aspettativa è elevata a 24 mesi, fruibili continuativamente o frazionabili in due periodi.
Il periodo di comporto è aumentato del 50% anche nei casi di disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge 104/92.