La Legge n. 638 (art. 13) dell’11 novembre 1983 e la Legge n. 412 (art. 16) del 30 dicembre 1991 prevedono pure per i Dipendenti privati la possibilità di usufruire di prestazioni idrotermali da svolgersi anche al di fuori dei periodi di congedo ordinario e di ferie annuali. Tale possibilità è garantita solo per effettive esigenze terapeutiche oppure riabilitative, su prescrizione del medico specialista dell’ASL o dell’INAIL. Il permesso per cure termali non può superare i 15 giorni all’anno. Il periodo di 15 giorni (non frazionabile) ricomprende sabato, domenica e giorni festivi ricadenti tra le giornate di cura.
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