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Cambiamenti nel Calcolo dei Fringe Benefit per i Dipendenti Bancari?

Presentato un emendamento al Senato
E’ stato presentato un emendamento in commissione Bilancio a Palazzo Madama, nel contesto del decreto legge “anticipi”, al fine di affrontare il problema dei mutui agevolati concessi ai dipendenti bancari degli istituti di credito (fringe benefit). L’emendamento, redatto dal relatore Guido Liris e altri, risponde alle forti pressioni esercitate unitariamente, in molte sedi istituzionali, dalle Organizzazioni Sindacali del Credito.
La modifica stabilisce che, ogni anno, per calcolare la soglia dei “fringe benefit”, si dovrà prendere come riferimento il tasso di sconto in vigore al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito, anziché quello dell’anno in corso. Questa modifica avrà effetto a partire da gennaio 2023, con l’obiettivo di proteggere i dipendenti delle banche da oneri fiscali aggiuntivi. Si stima il coinvolgimento di circa 70.000 lavoratrici e lavoratori bancari.

Testo dell’emendamento:
All’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole: «di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle rate in scadenza da tale data».